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Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "Decreto Sviluppo") "Misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/6/2012, riportato per estratto limitatamente all'art. 11 qui di seguito, proroga al 30/6/2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l'aliquota scenderà al 50% dal 1/1/2013.

Inoltre proroga al 30/6/2013 le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e l'aliquota sale al 50% dal 26/6/2012. Infine riammette a far data dal 1/1/2012 al beneficio del bonus del 36% (50% dal 26/6/2012) le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

Sono disponibili i vademecum ENEA su cosa occorre fare per chi ha intenzione di godere dei benefici fiscali dovuti agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici al link seguente:

http://www.abimpianti.eu/strumenti-web-ab-impianti-specializzata-in-installazione-caldaie-a-condensazione-ed-impianti-di-condizionamento-a-varazze/14-detrazioni-fiscali-per-risparmio-energetico.html

ministero_Sviluppo_eco

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 11.
(G.U. n. 147 del 26/6/2012 – S.O. n. 129). In vigore dal 26/6/2012

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

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